Articolo pubblicato su Ius In Itinere in data 17/03/2021.
Con la sentenza n. 5292, depositata in cancelleria il 10 Febbraio 2021, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, affronta per la prima volta il delicato tema della sospensione dei termini di prescrizione di cui al D.L. n.18/2020, disciplina emergenziale introdotta al fine di contenere il rischio di diffusione del Covid – 19 nelle aule di Giustizia del territorio nazionale.
Il Supremo consesso, in particolare, si è pronunciato su di un ristretto ambito della disciplina in discorso, rappresentato dal comma 3 bis dell’art. 83, D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, che concerne i soli procedimenti penali pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione.
Gli Ermellini, in relazione alla portata del citato art. 83, comma 3 bis, hanno affermato il seguente principio di diritto: “La sospensione della prescrizione di cui all’art. 83 comma 3 bis D.L. n. 18 del 2020, conv. nella L. n. 27 del 2020 opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 Marzo al 30 Giugno 2020[1]”.
Come si vedrà nel prosieguo, la recente pronuncia della Corte è degna di nota, in quanto ricostruisce precisamente l’incidenza degli indicati termini sospensivi nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione; peraltro, i Giudici non si limitano all’analisi delle questioni rilevanti per il caso sottoposto alla loro attenzione, ma vanno oltre: infatti, e diversamente da quanto effettuato dalla Consulta nel suo recente pronunciamento sul tema, affrontano, pur lasciando aperte numerose questioni interpretative, la portata di tutte le disposizioni sospensive di cui all’art. 83; e ciò non soltanto nel giudizio di Cassazione, ma anche nelle altre fasi procedimentali.
Da ultimo, i Giudici di Piazza Cavour dimostrano di aderire pienamente alla pronuncia, di poco precedente, della Corte Costituzionale[2], la quale ultima, rigettando le questioni sollevate dai giudici a quo, ha ritenuto come la disciplina sospensiva dei termini di prescrizione sia applicabile anche retroattivamente, nei confronti di fatti commessi prima dell’entrata in vigore della disciplina sospensiva connessa alla pandemia da Coronavirus.
1. La questione giuridica.
La questione giuridica sottesa alla rimessione del ricorso alle Sezioni Unite veniva inquadrato nei termini seguenti: “Se la sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3 bis, D.L. n. 18 del 2020, conv. nella L. n.27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 Marzo al 30 Giugno 2020, ovvero con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette[3]”.
Il contrasto interpretativo, ordunque, si rifletteva sulla portata del comma 3 bis dell’articolo 83, in particolare per la necessità o meno del requisito della pervenienza del ricorso nella cancelleria della Corte nell’arco temporale considerato dalla disposizione in commento.
Prima di ricostruire le linee interpretative immediatamente precedenti alla rimessione della questione, appare utile ripercorrere brevemente il complesso impianto normativo emergenziale che ha dato origine alla pronuncia delle Sezioni Unite.
2. La normativa emergenziale.
Ai fini che qui interessano, giova prendere le mosse dal ricordato D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, decreto d’urgenza con cui l’Esecutivo, all’interno del citato art. 83, ha previsto, al primo comma, il rinvio ex lege di tutte le udienze penali dal 9 Marzo al 15 Aprile 2020 (termine prorogato infine all’11 Maggio 2020, per effetto dell’art. 36, comma 1, D.L. 8 Aprile 2020, n.23, convertito nella L. 5 Giugno 2020, n. 40).
Al successivo comma 2 dell’art. 83, il legislatore dell’emergenza, per il medesimo arco di tempo (prorogato anch’esso, da ultimo, all’11 Maggio 2020) ha previsto altresì la sospensione del decorso di tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
Al comma 4 l’art. 83 ha disposto, in conseguenza, la sospensione del corso della prescrizione per tutti i procedimenti penali per i quali operava la sospensione del decorso dei termini processuali (cosiddetta “Fase 1 dei rinvii”).
I commi 6 e 7, inoltre, hanno individuato un secondo periodo, compreso tra il 16 Aprile (poi divenuto 12 Maggio) ed il 30 Giugno 2020 in cui i capi degli uffici giudiziari avrebbero potuto adottare speciali misure organizzative in relazione al permanere dell’emergenza; in particolare, la lettera g) del comma 7 prevedeva la possibilità per i medesimi di rinviare le udienze a data successiva al 30 Giugno 2020, qualora il quadro della situazione epidemiologica giustificasse siffatta misura contenitiva del rischio (cosiddetta “Fase 2 dei rinvii”).
Analogamente, al comma 9 si è prevista la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui il procedimento è stato rinviato e, comunque, non oltre il 30 Giugno 2020.
La disposizione oggetto della pronuncia degli Ermellini si concentra, tuttavia, su di un particolare segmento dell’art. 83: segnatamente, il comma 3 bis, secondo periodo, introdotto dalla legge di conversione del Decreto n. 18/2020, il quale recita: “Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 Marzo al 30 Giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 Dicembre 2020”.
3. La continuità con la pronuncia della Corte Costituzionale.
La Suprema Corte di Cassazione, prima ancora di analizzare gli orientamenti che hanno dato luogo alla rimessione della questione, prende le mosse dalla già citata pronuncia della Consulta, dimostrando di aderire pienamente agli insegnamenti in essa contenuti.
La Corte Costituzionale, nella storica pronuncia n. 278/2020, ha sottolineato come la disciplina sospensiva dei termini di prescrizione sia applicabile anche a fatti precedenti all’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, senza che ciò, ad avviso dei Giudici di legittimità, possa violare il principio di legalità.
Le Sezioni Unite confermano le motivazioni espresse dal Giudice delle Leggi, affermando come le disposizioni sospensive dell’art. 83 determinino automaticamente l’operatività della causa generale di sospensione della prescrizione ex art. 159, comma 1, c.p.
Anche la Cassazione, dunque, concorda nel considerare l’art. 159 c.p. quale norma automaticamente richiamata dalla sospensione dei termini processuali di cui all’art. 83 del decreto d’urgenza: disposizione, la prima, inserita nel codice penale, perciò preesistente e conosciuta dall’imputato al momento della commissione del reato.
In egual misura, i Giudici di Piazza Cavour si mostrano concordi nel considerare ragionevole la sospensione della prescrizione, in virtù di un bilanciamento tra il diritto dell’imputato ad una ragionevole durata del processo e l’altrettanto fondamentale diritto alla salute: “Scelte che hanno trovato il punto di equilibrio, per quanto riguarda la sospensione della prescrizione, nel limitare tale misura al tempo in cui effettivamente l’emergenza pandemica ha di fatto impedito lo svolgimento dell’attività processuale[4]”.
I primi commentatori, peraltro, hanno sottolineato come le Sezioni Unite si siano spinte a sostenere come le “particolari disposizioni di legge”, previste dall’art. 159 c.p., costituiscano un mero elemento normativo della fattispecie. Ciò, a parere di tale autorevole dottrina, rappresenterebbe l’argomento centrale per sostenere la natura non in bianco dell’art. 159, comma 1, c.p.: “E’noto, infatti, che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, le norme richiamate dagli elementi normativi non hanno natura di norme integratrici, assoggettate in quanto tali alla disciplina dell’art. 2 c.p. e, ancor prima, dell’art. 25, co. 2, Cost.[5]”.
Altra parte della dottrina[6], tuttavia, ha espresso perplessità sul punto, sottolineando come l’art. 159 c.p. rivesta la caratteristica di vera e propria norma penale in bianco, come tale violativa del principio di legalità.
Acutamente, tuttavia, gli stessi autori che condividono la lettura sulla natura giuridica “non in bianco” dell’art. 159 c.p., osservano come: “Quel che sembra rimasto nella penna delle S.U. (…) è lo sviluppo di un argomento che avvalora la decisione della Consulta di escludere la violazione dell’art. 25, comma 2, Cost., proprio sul presupposto della natura non in bianco dell’art. 159 c.p.[7]”.
4. Gli orientamenti in seno alla Cassazione.
La rimessione della questione di diritto alle Sezioni Unite non presupponeva, per la verità, l’esistenza di un vero e proprio contrasto giurisprudenziale sull’interpretazione fornita all’art. 83, comma 3 bis, D.L. n. 18/2020, fatta eccezione per una isolata pronuncia[8] che sembrerebbe discostarsi dall’indirizzo prevalente.
L’orientamento largamente maggioritario[9], infatti, affermava come la sospensione della prescrizione prevista dal comma 3 bis andasse applicata esclusivamente ai casi in cui sussistessero, congiuntamente, le seguenti condizioni: da un lato, il procedimento penale sarebbe dovuto pervenire nella cancelleria della Corte di Cassazione nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 Giugno 2020; dall’altro lato, il medesimo procedimento sarebbe dovuto rimanere pendente nel periodo appena considerato, in quanto non ancora definito.
Svariati sono gli argomenti a sostegno di tale soluzione.
Un primo argomento è da ricercarsi in una interpretazione letterale del dato normativo. Ed invero, il testo della disposizione in oggetto appare chiaro nel richiedere la sussistenza di ambedue le condizioni richiamate, come si può agevolmente ricavare dalla congiunzione “e” utilizzata dal legislatore per collegare i due requisiti della “pendenza” e della “pervenienza”.
Ancora, si è sostenuto come il requisito della “pervenienza” non possa che assumere un proprio rilievo autonomo rispetto a quello della “pendenza”, risultando funzionale a delimitare l’ambito di operatività del comma 3 bis al solo giudizio di legittimità.
Da ultimo, l’autonomia del requisito della pendenza rispetto a quello della pervenienza appare espressione della volontà del legislatore, che ha aggiunto il comma 3 bis solo in sede di legge di conversione, ovvero in un momento in cui buona parte del periodo sospensivo previsto dalla “Fase 1 dei rinvii” risultava già trascorso. In conseguenza, il legislatore avrebbe voluto escludere l’operatività della norma in esame nei confronti di quei procedimenti che, pur pervenuti alla cancelleria durante il periodo emergenziale, risultassero già definiti.
A tale soluzione ermeneutica paiono potersi inscrivere ulteriori pronunce, le quali avrebbero, secondo le Sezioni Unite, implicitamente recepito il requisito della necessità della coesistenza tra gli elementi della pervenienza del procedimento in Cassazione tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 e di quello della pendenza del medesimo[10].
5. La soluzione offerta dalle Sezioni Unite.
La Suprema Corte aderisce all’orientamento maggioritario, in particolare alla lettura adottata dalla sentenza Lungaro[11], affermando come sia “(…) da escludersi che il testo della norma si presti a letture diverse da quella fatta propria dalla giurisprudenza citata. (…) la sua formulazione è inequivocabile nel cumulare il requisito della pendenza del procedimento a quello dell’essere lo stesso pervenuto alla cancelleria della Corte tra il 9 Marzo e il 30 Giugno 2020, posto che i sintagmi che li esprimono sono collegati dalla congiunzione “e” in evidente funzione copulativa[12]”.
Come si può osservare, dunque, i Giudici utilizzano fin dal principio l’argomento letterale, in quanto la necessità della coesistenza dei due requisiti è facilmente ricavabile dal dato lessicale della disposizione. La formulazione della norma sembra non lasciare alcun dubbio circa la necessità, ai fini della sospensione del termine di prescrizione nei limiti previsti dal comma 3 bis, di entrambe le condizioni richiamate dalla disposizione in commento, vale a dire quelle della pendenza del procedimento e della sua pervenienza nei tassativi limiti temporali.
Ma gli Ermellini compiono un passo ulteriore: invero, secondo la Corte, la coesistenza dei due elementi si spiegherebbe con l’intenzione del legislatore di limitare la sospensione del decorso della prescrizione ai procedimenti ancora effettivamente gravanti sul ruolo del giudice di legittimità. Ciò in funzione di un necessario bilanciamento tra le misure introdotte per contenere l’emergenza sanitaria ed il diritto dell’imputato ad essere giudicato in tempi ragionevoli, contenendo la sospensione della prescrizione in tempi ragionevolmente brevi.
Ma l’argomentazione certamente più forte e condivisibile offerta dai Giudici è da ricercarsi in un’argomentazione a contrario, valutando quali sarebbero stati gli effetti di una differente interpretazione della norma: “Peraltro, estendendo l’ambito di operatività della norma, dovrebbe sospendersi il corso della prescrizione anche ai procedimenti pervenuti ben prima del 9 Marzo in cui sia stata fissata udienza per una data successiva al 30 Giugno 2020 e questa sia poi stata regolarmente celebrata. Il che renderebbe difficilmente giustificabile sul piano della ragionevolezza l’intervento normativo, risultando evidente che in tale ipotesi – tutt’altro che residuale ovviamente – l’emergenza pandemica non ha avuto alcun concreto riflesso sui tempi della decisione del procedimento[13]”.
Il Giudice della nomofilachia, peraltro, effettua una doverosa precisazione: se è vero che soltanto i procedimenti pervenuti alla Corte nel periodo 9 Marzo – 30 Giugno 2020 (ed ancora pendenti) possono essere interessati dai termini sospensivi, il momento a partire dal quale il corso della prescrizione rimane sospeso dipende dall’entrata in vigore della L. n.27/2020, data in cui veniva introdotto il citato comma 3 bis all’interno dell’art. 83. Ed in conseguenza, ad avviso degli Ermellini, l’effetto sospensivo si produce, per i procedimenti pervenuti in cancelleria prima della legge di conversione (ma si badi, dopo il 9 Marzo, a cagione dei principi già richiamati) a partire dal 30 Aprile 2020, mentre per gli altri procedimenti tale effetto si verifica dal momento in cui sono giunti in cancelleria.
Conclusivamente, le Sezioni Unite enunciano il principio di diritto già esposto nella premessa del presente scritto.
6. La rilevanza della normativa emergenziale nel caso di specie.
Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte riguarda una condanna per una contravvenzione commessa in data 18 Aprile 2015 (segnatamente, quella di cui all’art. 4, commi 2 e 3, L. 18 Aprile 1975, n.110, in quanto l’imputato aveva portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico con lama di cm 8,7).
Al netto delle sospensioni emergenziali, la prescrizione (quinquennale) sarebbe maturata in data 18 Aprile 2020, attesa la natura contravvenzionale del reato in questione.
Verificando, dunque, l’incidenza dei vari termini sospensivi previsti dal legislatore dell’emergenza, la Corte immediatamente esclude che il comma 3 bis possa avere rilevanza nel caso sottopostole, atteso che il ricorso dell’imputato perveniva alla cancelleria della Corte in data 23 Gennaio 2020, dunque prima del termine iniziale del 9 Marzo 2020.
Se l’applicabilità del comma 3 bis viene esclusa, tuttavia, ciò non toglie, come rilevato dagli Ermellini, la necessaria verifica dell’incidenza degli altri termini sospensivi di cui ai commi 4 e 9 dell’art. 83.
La fissazione originaria dell’udienza in Cassazione era stata prevista per il 20 Marzo 2020. L’udienza veniva tuttavia rinviata una prima volta alla data del 4 Maggio 2020, a cagione del rinvio ex lege previsto dai già citati decreti. Successivamente, in data 17 Aprile 2020, il ricorso veniva nuovamente rinviato all’udienza del 22 Settembre 2020. Infine, il ricorso veniva tolto dal ruolo ed assegnato all’Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi, il quale sollecitava l’intervento delle Sezioni Unite.
Perciò, gli Ermellini convengono come il procedimento abbia subito la sospensione ex lege prevista dall’art. 83, comma 4, per un periodo di 64 giorni decorrente dal 9 Marzo all’11 Maggio 2020, atteso il doppio rinvio dell’udienza operato nei sopraccitati limiti temporali ed il permanere della sospensione, nel medesimo periodo, di tutti i termini processuali.
Come peraltro specificamente sancito dalla Corte, può essere utile osservare come, al pari del comma 3 bis, nemmeno la sospensione prevista dal comma 9 dell’art. 83 risulti applicabile (“Fase 2 dei rinvii”) poiché l’udienza era stata rinviata all’interno della prima fase emergenziale ed a data successiva al 30 Giugno 2020, non rilevando, in tal senso, alcun rinvio dell’udienza da parte dei capi degli uffici giudiziari, in applicazione del comma 7, lettera g), art. 83.
Applicando, ordunque, la sospensione della prescrizione per i ridetti 64 giorni, il reato risultava comunque prescritto alla data del 21 Luglio 2020. In conseguenza, la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
7. Ulteriori precisazioni: la necessità della fissazione di un’udienza in Cassazione.
Un punto di estrema rilevanza della pronuncia delle Sezioni Unite è rinvenibile nel chiarimento della portata dei termini sospensivi previsti dai commi 4 e 9 dell’art. 83, per ciò che concerne i procedimenti approdati al terzo ed ultimo grado di giudizio.
La Suprema Corte, infatti, afferma espressamente come, per l’applicazione dell’art. 83, comma 4 (“Fase 1 dei rinvii”) ai procedimenti in Cassazione, la fissazione di un’udienza nell’intervallo di tempo compreso tra il 9 Marzo e l’11 Maggio 2020 costituisca presupposto ineludibile per la sospensione della prescrizione di cui al comma quarto.
Anche se il comma 4 dell’art. 83 determina la sospensione della prescrizione qualora si sia verificata la sospensione dei termini processuali (comma 2) e non già il rinvio dell’udienza (comma 1), tuttavia, a parere dei Giudici, nel giudizio di Cassazione gli unici termini che vengono sospesi sarebbero quelli inscindibilmente collegati alla celebrazione di un’udienza.
Ugualmente, anche per il periodo decorrente tra il 12 Maggio ed il 30 Giugno 2020 (“Fase 2 dei rinvii”) è necessaria la fissazione di un’udienza nel periodo considerato (poi rinviata) ai fini dell’applicazione della causa sospensiva di cui al comma 9, art. 83, in relazione al potere rivestito dai capi degli uffici giudiziari di cui al comma 7, lettera g). E’interessante notare, come si vedrà nel successivo paragrafo, come per questa ultima disposizione sospensiva gli Ermellini non distinguano tra il giudizio di Cassazione e le altre fasi processuali.
“Con specifico riguardo al giudizio di legittimità ne consegue, in definitiva, che i periodi di sospensione della prescrizione previsti, rispettivamente, dai commi 4 e 9 dell’art. 83, si sommano esclusivamente qualora per la trattazione del procedimento sia stata fissata udienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle due disposizioni citate[14]”.
8. Sulle altre fasi processuali.
Occorre, da ultimo, considerare i profili relativi all’incidenza dei termini sospensivi della prescrizione sulle altre fasi processuali.
Dopo la pubblicazione dell’informazione provvisoria della decisione, vi era un notevole interesse circa la lettura delle motivazioni delle Sezioni Unite, in quanto da più parti si sosteneva come, con la pronuncia in commento, gli Ermellini avessero inteso limitare la portata dei termini sospensivi ai soli casi in cui fosse stata fissata un’udienza nei periodi emergenziali interessati dalla sospensione.
Tuttavia, a parere dello scrivente, il Giudice della nomofilachia ha inteso distinguere in modo netto, quanto meno per l’applicazione dell’art. 83, comma 4, la fase del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione rispetto alle altre fasi processuali: “Sul punto è opportuno aggiungere, a scanso di equivoci, che la sospensione dei termini di prescrizione nelle altre fasi del procedimento o del processo non è altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un’udienza, posto che il citato secondo comma dell’art. 83 sospende, senza distinzione, “tutti i termini procedurali”, purchè, come detto, gli stessi decorrano nell’intervallo temporale considerato da tale disposizione e siano tali nel senso indicato dal primo comma dell’art. 172 cod. proc. pen. Ed in proposito va in particolare sottolineato come rimangano sospesi anche i termini per proporre qualsiasi tipo di impugnazione, compreso, ovviamente, il ricorso per cassazione[15]”.
Tale assunto pare collegarsi con quanto sostenuto dalla Corte in merito alla necessaria fissazione di un’udienza ai soli procedimenti pendenti in Cassazione, in quanto in tale grado di giudizio, la sospensione dei termini processuali è inscindibilmente collegata alla fissazione di un’udienza.
Le Sezioni Unite, dunque, operano una diversificazione tra le varie fasi: siccome il comma 4 dell’art. 83 (Fase 1 dei rinvii: periodo 9 Marzo – 11 Maggio 2020) connette la sospensione della prescrizione al comma 2 della medesima norma (e cioè, alla sospensione di tutti i termini processuali), la sospensione di cui al comma 4 sembrerebbe potersi estendere (tranne che nel grado di Cassazione, come sancito dalle Sezioni unite) a tutti i procedimenti per i quali si è verificata un’effettiva stasi del procedimento penale, senza la necessaria fissazione di un’udienza nel periodo considerato.
I primi commentatori hanno rilevato come, in base a tale motivazione, “(…) risulta ristretto l’ambito di applicazione della sospensione emergenziale della prescrizione, in una misura che sarà compito della giurisprudenza precisare – in particolare nei giudizi di merito nei quali non vi sia stata fissazione e rinvio dell’udienza nei periodi considerati – le tipologie di termini processuali sospesi, con correlata sospensione della prescrizione[16]”. Correttamente, dunque, la dottrina individua come le Sezioni Unite abbiano lasciato aperto il problema: sarà la giurisprudenza a dover individuare i casi in cui, negli altri gradi di giudizio, occorrerà considerare la sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 4.
Sembrerebbe, invece, potersi dire diversamente per ciò che riguarda la sospensione di cui all’art. 83, comma 9 (Fase 2 dei rinvii): la Corte rileva come tale ipotesi di sospensione del decorso della prescrizione sia inscindibilmente collegata alla fissazione di un’udienza nel periodo 12 Maggio – 30 Giugno 2020, in quanto il comma 9 espressamente richiama, ai fini della sospensione anzidetta, il rinvio dell’udienza previsto dal comma 7, lettera g).
Ed in quest’ultima ipotesi, la Suprema Corte non distingue tra le varie fasi processuali; in conseguenza, parrebbe trattarsi di un principio generale, applicabile a tutti i procedimenti penali e facilmente desumibile dal dato letterale della richiamata disposizione.
Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente ritiene di effettuare le seguenti considerazioni finali:
- l’applicazione della sospensione della prescrizione di cui al comma 3 bis, art. 83, D.L. 18/2020, specificamente prevista per il giudizio di Cassazione, presuppone la pervenienza del procedimento nella cancelleria della Corte nel periodo 9 Marzo – 30 Giugno 2020 e la pendenza del medesimo procedimento;
- l’applicazione della sospensione della prescrizione di cui al comma 4, art. 83, D.L. 18/2020 (Fase 1 dei rinvii, dal 9 Marzo all’11 Maggio 2020, per un totale di 64 giorni) è applicabile nel giudizio di Cassazione soltanto nei casi in cui sia stata fissata un’udienza nell’anzidetto periodo; per le altre fasi processuali, invece, la sospensione opera ogniqualvolta vi sia stata un’effettiva sospensione dei termini processuali, senza la necessità che vi sia stata la fissazione dell’udienza nel lasso temporale considerato: toccherà alla giurisprudenza chiarire la portata di tale sospensione nelle fasi diverse dal giudizio di Cassazione;
- l’applicazione della sospensione della prescrizione di cui al comma 9, art. 83, D.L. 18/2020 (Fase 2 dei rinvii, dal 12 Maggio al 30 Giugno 2020) presuppone la fissazione di un’udienza nel periodo considerato; e questo, a parere dello scrivente, si intende per tutte le fasi del procedimento penale.
[1] Cass. Pen., Sez. Un., sentenza n. 5292, 10 Febbraio 2021.
[2] Corte Cost., sentenza n. 278, 23 Dicembre 2020.
[3] Cass. Pen., Sez. Un., cit.
[4] Cass. Pen., Sez. Un., cit.
[5] G.L.Gatta, Le Sezioni Unite, dopo la Consulta, sulla sospensione emergenziale della prescrizione del reato: circoscritto l’ambito di applicabilità della disciplina, su Sistema Penale, 11 Febbraio 2021, disponibile qui: https://www.sistemapenale.it/it/scheda/sezioni-unite-5292-2021
[6] L. Stortoni, La legge penale è “ragionevolmente” retroattiva, 4 Gennaio 2021, in Riv. Penale Diritto e Procedura.
[7] G.L. Gatta, Op. cit.
[8] Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 22506, 16 Luglio 2020.
[9] Ex plurimis, Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 25222, 14 Luglio 2020; Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 25808, 3 Luglio 2020.
[10] Tra le altre, Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 29967, 15 Settembre 2020.
[11] Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 25222, 14 Luglio 2020.
[12] Cass. Pen., Sez. Un., cit.
[13] Cass. Pen., Sez. Un., cit.
[14] Cass. Pen., Sez. Un., cit.
[15] Cass. Pen., Sez. Un., cit.
[16] G.L. Gatta, Op.cit.